Finanziamento infruttifero infragruppo e transfer pricing

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3223/2025, ha ribadito che anche i finanziamenti infruttiferi tra società appartenenti allo stesso gruppo rientrano nella disciplina del transfer pricing prevista dall’art. 110, comma 7, del TUIR.

Il caso riguardava una società italiana che aveva concesso un finanziamento senza interessi alla propria controllata estera (una società rumena). L’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la mancata applicazione di un tasso di interesse normale configurasse un trasferimento di reddito imponibile all’estero, aveva recuperato a tassazione un maggior reddito, calcolando gli interessi teorici che la controllante avrebbe dovuto percepire.

La società contribuente aveva impugnato l’accertamento, ottenendo ragione sia in primo che in secondo grado. I giudici tributari avevano infatti escluso la ripresa a tassazione, sostenendo che l’Agenzia non avesse fornito la prova che la società italiana avesse effettivamente percepito interessi.

L’Amministrazione finanziaria ha quindi presentato ricorso in Cassazione, contestando la decisione della Commissione Tributaria d’Appello. L’Agenzia ha sostenuto che, essendo il mutuo presuntivamente oneroso e accertata l’assenza di interessi, la transazione doveva essere considerata in violazione del principio del valore normale.

La Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che la disciplina dei prezzi di trasferimento si applica non solo quando il tasso concordato tra le parti è inferiore al valore di mercato, ma anche quando è nullo. In altre parole, un finanziamento infragruppo gratuito costituisce un’anomalia rispetto alle condizioni di mercato, poiché potrebbe determinare un trasferimento di ricchezza imponibile verso uno Stato estero.

Tale orientamento si allinea a precedenti decisioni della Corte, come la sentenza n. 13387/2016, che aveva già stabilito che anche un mutuo gratuito tra una controllante italiana e una controllata estera rientra nella disciplina del transfer pricing. Tuttavia, esistono pronunce contrastanti, tra cui le sentenze n. 27087/2014 e n. 15005/2015, che avevano escluso l’applicabilità della disciplina ai finanziamenti infruttiferi, ritenendo che essa operi solo in presenza di componenti reddituali e di un aumento del reddito imponibile.

Un punto centrale della decisione riguarda l’onere della prova. La Cassazione ha chiarito che spetta all’Agenzia delle Entrate dimostrare che il finanziamento sia stato concesso a condizioni non di mercato e che abbia generato un indebito trasferimento di reddito all’estero. Tuttavia, è compito della società contribuente fornire la prova contraria, dimostrando che il finanziamento sia stato erogato a un tasso di interesse allineato ai valori di mercato o che la gratuità rispondesse a esigenze economiche interne al gruppo.

 

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