Le holding che adottano una struttura “leggera”, ovvero dotate del solo amministratore unico, possono essere qualificate come soggetti passivi d’imposta se svolgono attività di raccolta di risorse finanziarie destinate alle società controllate e concedono a queste ultime prestiti o garanzie. In tale contesto, l’IVA sugli acquisti è detraibile, seppur limitatamente al pro-rata, considerando la compresenza di operazioni attive imponibili ed esenti.
Questa interpretazione emerge dalla risposta a interpello n. 250 fornita dall’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 9 dicembre, in merito a un caso di riorganizzazione societaria. La vicenda riguardava un gruppo che intendeva costituire due sub-holding, Beta e Gamma, prive di mezzi e personale, per raccogliere finanziamenti e concedere prestiti a una controllata, Alfa, destinati all’acquisizione di una terza società, Zeta.
Ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72, la soggettività passiva ai fini IVA esclude le attività consistenti nel mero possesso di partecipazioni, non finalizzato a operazioni economiche attive, come il semplice percepimento di dividendi o interessi. Tuttavia, come chiarito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il possesso di partecipazioni diventa rilevante ai fini IVA quando è accompagnato da un intervento nella gestione delle partecipate (cause riunite C-108/14 e C-109/14).
In particolare, gli interessi derivanti da prestiti concessi alle controllate rientrano nel campo di applicazione dell’IVA, poiché rappresentano un corrispettivo per l’erogazione di capitale, distinto dal semplice frutto della detenzione di partecipazioni, come accade per i dividendi. Una holding che concede prestiti a titolo oneroso, pertanto, assume la qualifica di soggetto passivo d’imposta, indipendentemente dalle finalità che motivano tali operazioni.
Nel caso specifico, Beta ha permesso ad Alfa di accedere a risorse finanziarie altrimenti non disponibili. La concessione di garanzie, la sottoscrizione di contratti e l’erogazione di prestiti configurano Beta come un operatore economico attivo sul mercato, equiparabile ad altri potenziali fornitori di servizi finanziari.
Un ulteriore aspetto riguarda il riaddebito dei costi sostenuti da Beta, come i “Transaction Costs” e le “Commitment Fee”, che assume rilevanza ai fini IVA quando è riconducibile a un rapporto di mandato senza rappresentanza. Secondo la Cassazione (sentenza n. 13085/2020), le spese sostenute dalla holding a vantaggio delle controllate devono essere soggette a IVA quando producono benefici diretti per queste ultime.
Un altro punto affrontato riguardava il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti effettuati dalle sub-holding. La detraibilità è ammessa quando esiste un nesso diretto e immediato tra le operazioni a monte e quelle a valle che danno diritto alla detrazione (causa C-496/11). Tuttavia, in presenza di operazioni imponibili ed esenti, la detrazione deve essere calcolata applicando il pro-rata, ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del DPR 633/72.
Non trova applicazione, in questo contesto, l’esenzione che esclude dal calcolo del pro-rata le operazioni esenti accessorie o non inerenti all’attività principale. Essendo l’attività finanziaria verso le società del gruppo una delle caratteristiche tipiche delle holding, le operazioni esenti non possono essere considerate occasionali o marginali rispetto alla loro attività principale.
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Risposta n. 250/2024 dell'Agenzia delle Entrate