Impugnazione della delibera di esclusione del socio di una srl

Un’ordinanza interessante del Tribunale di Venezia, emessa il 21 febbraio scorso, ha affrontato una controversia riguardante la sospensione di una delibera di esclusione di due soci di minoranza di una srl, entrati in conflitto con i due soci di maggioranza.

È noto che, ai sensi dell’art. 2473-bis c.c., lo statuto di una srl può prevedere specifiche ipotesi di esclusione di un socio per giusta causa. In tal caso, si applicano le disposizioni previste dal codice civile per il recesso del socio.

Nel caso specifico, la clausola statutaria relativa all’esclusione prevedeva: “può essere escluso il socio che, esercitando un’attività concorrente con quella della società e abusando dei diritti attribuiti dal comma 2 dell’art. 2476 c.c., crei gravi danni alla società stessa. L’esclusione deve essere approvata dall’assemblea dei soci con apposita delibera. Per la valida costituzione dell’assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio di cui si discute l’esclusione. La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso, e l’esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica. Entro tale termine, il socio escluso può opporsi presso il tribunale competente. La presentazione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione”.

Il Tribunale di Venezia ha evidenziato come questa clausola, che prevede l’esclusione tramite delibera assembleare, sia coerente con la natura sociale della srl. Si tratta, infatti, di una società di capitali in cui l’affectio societatis, ossia il legame tra i soci, giustifica che siano loro stessi a valutare la compatibilità del singolo socio con la società.

Questo implica anche l’applicazione delle regole generali in materia di impugnazione delle delibere. In particolare, l’art. 2479-ter c.c., che regola l’impugnazione delle delibere assembleari nelle srl, fissa un termine perentorio di 90 giorni. Questo termine garantisce un periodo sufficiente per valutare l’opportunità di impugnare la delibera. Pertanto, il termine inferiore indicato nello statuto deve considerarsi irrilevante, poiché creerebbe un’eccessiva difficoltà nella tutela dei diritti dei soci.

I giudici veneziani hanno inoltre osservato che, anche se lo statuto avesse affidato la decisione di esclusione all’organo amministrativo, la conclusione non sarebbe cambiata. In tal caso, si sarebbe applicato l’art. 2388 c.c., che disciplina l’impugnazione delle delibere del consiglio di amministrazione nelle spa, stabilendo anch’esso un termine di 90 giorni.

Dal punto di vista procedurale, il tribunale ha specificato che, anche dopo l’impugnazione della decisione di esclusione con l’avvio del giudizio di merito, resta possibile richiederne la sospensione, in quanto non esistono motivi per vietare tale richiesta prima della sentenza.

Nel merito, la decisione di escludere i due soci di minoranza si basava sulla reiterata richiesta di documenti societari e sull’uso di parte di questi documenti in procedimenti giudiziari pendenti tra i soci e la società, relativi a crediti vantati dalla società contro di loro. Tuttavia, il Tribunale di Venezia ha stabilito che nessuno di questi comportamenti concretizza l’ipotesi di esclusione prevista dalla clausola statutaria, che fa riferimento a un uso distorto del diritto ispettivo in funzione di una concorrenza sleale con la srl. Il tribunale ha ritenuto che una richiesta eccessiva di documentazione non configuri automaticamente una distorsione della concorrenza, e che l’utilizzo dei documenti per difendersi in giudizio non costituisce abuso del diritto ispettivo, né sotto il profilo concorrenziale, né sotto altri profili.

Infine, il tribunale ha riconosciuto che i soci esclusi hanno un legittimo interesse a mantenere l’esercizio delle loro prerogative sociali, specialmente nel caso, come avvenuto in questa vicenda, di messa in liquidazione della società.

Di conseguenza, il tribunale ha riscontrato sia il fumus dell’illegittimità della delibera di esclusione, sia il periculum per i soci esclusi, confermando la sospensione della delibera in attesa del giudizio di merito.

 

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