Elusione e cessione di partecipazioni rivalutate

La risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 169 del 12/08/2024 tratta il caso di una Srl di proprietà di tre fratelli, di cui uno intende lasciare la società a causa di divergenze con gli altri due. Questi ultimi, per liquidare il fratello uscente, hanno pianificato la creazione di due holding unipersonali, ciascuna attraverso il conferimento delle partecipazioni detenute, e hanno intenzione di ottenere un prestito bancario per acquistare la quota del terzo fratello, rivalutata ai sensi dell’art. 5 della Legge 448/2001. I dividendi distribuiti in seguito dovrebbero permettere il rimborso del finanziamento bancario senza difficoltà.

Il timore di una possibile contestazione dell’operazione per abuso del diritto ha spinto la società a presentare un interpello. L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, ha fornito chiarimenti positivi, affermando che non vi è alcun vantaggio fiscale indebito nell’operazione, il che ha reso non necessario approfondire gli altri elementi dell’abuso del diritto, come l’assenza di sostanza economica o la mancanza di valide ragioni extrafiscali.

L’operazione prevede un doppio conferimento in regime di realizzo controllato ai sensi dell’art. 177, comma 2-bis, del TUIR, senza far emergere plusvalenze fiscali. Il momento cruciale è la successiva rivalutazione e cessione della partecipazione del socio uscente, che consente di applicare l’imposta sostitutiva del 16% sull’importo rivalutato, in sostituzione dell’aliquota ordinaria del 26% sulla plusvalenza.

Per evitare contestazioni, è importante che questa fase sia qualificata come cessione di partecipazione e non come recesso tipico, poiché nel recesso la rivalutazione non avrebbe effetto. In passato, l’Agenzia ha riqualificato simili operazioni come recessi tipici (interpello n. 341/2019), ma in questo caso non sembrano esserci i presupposti. A differenza del caso precedente, qui l’acquisto avviene con mezzi propri delle holding, finanziati con prestiti, e non con risorse della società ceduta.

L’Agenzia sottolinea che, anche se i fondi per ripagare il prestito provengono dalla società ceduta attraverso i dividendi, questa circostanza non coinvolge il socio cedente, il quale è estraneo a tali rapporti finanziari. Un ulteriore elemento importante è la definitiva uscita del fratello dalla società, senza ulteriori ruoli amministrativi, eliminando così ogni rischio di elusione.

 

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