Il valore delle azioni ricevute tramite donazione corrisponde a quello proporzionale al costo che avevano per il donante. Questo è quanto si deduce dalla risposta a interpello n. 114 dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in esame l’istante, un individuo residente fiscalmente in Italia, desidera vendere le azioni di una società belga Alfa, che possiede una partecipazione di controllo in un’altra società belga, Beta, quotata su Euronext Bruxelles. Entrambe le partecipazioni sono gestite fiduciariamente attraverso fondazioni soggette alla legislazione dei Paesi Bassi.
L’Istante riferisce di aver acquisito le azioni di Alfa attraverso un conferimento effettuato dai genitori, residenti in Belgio, che nel giugno del 2017 hanno trasferito le azioni di Beta alla società Alfa, aumentando così il patrimonio netto di quest’ultima. Questo conferimento non ha comportato imposte dirette secondo la normativa belga. Successivamente, nel luglio 2017, i genitori hanno donato le azioni di Alfa all’Istante e ai suoi quattro fratelli, e contestualmente le azioni sono state suddivise tra loro.
L’Istante ha ricevuto le azioni di Alfa in donazione e ha pagato in Belgio un’imposta di donazione pari al 3% del valore delle azioni. L’Istante chiede se, in caso di vendita futura delle azioni di Alfa, possa considerare il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9 del Tuir come valore di acquisto per calcolare la plusvalenza ai sensi dell’art. 67 del Tuir.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’art. 10 del DL n. 505/1999 nel modificare il comma 6 dell’articolo 68 del Tuir ha aggiunto «assoggettato a tassazione» dopo le parole «il valore di acquisto». La norma chiarisce che il riferimento al prezzo di acquisto può essere abbandonato in tutto o in parte solo se l’attività finanziaria ha già avuto rilievo ed è stata assoggettata a tassazione sulla base dei criteri relativi alle altre categorie reddituali. Ad esempio, se l’attività finanziaria è stata considerata reddito da lavoro dipendente e tassata come tale, la plusvalenza si determina sottraendo il valore normale dal prezzo di vendita. Se l’acquisizione è avvenuta a titolo gratuito, l’intero prezzo di vendita costituisce plusvalenza tassabile.
Nel caso specifico, poiché i genitori donanti non hanno subito tassazione sul reddito al momento del conferimento delle azioni di Beta, per la determinazione della plusvalenza non si può utilizzare il valore normale ai sensi dell’art. 9 del Tuir. Chi ha ricevuto in donazione pro-indiviso le azioni di Alfa dovrà quindi considerare come valore di acquisto quello delle azioni di Beta per i donanti, aumentato di eventuali oneri documentati, inclusa l’imposta di donazione pagata dal beneficiario.