Con la sentenza n. 21929 del 21 luglio 2023, la Corte di Cassazione ha sancito un importante principio che riguarda la tassazione del compenso dell’amministratore di una società a responsabilità limitata. La Corte ha stabilito che non è possibile presumere automaticamente che l’incarico dell’amministratore sia stato svolto a titolo oneroso.
I giudici della Suprema Corte hanno sottolineato che il compenso dell’amministratore è un diritto disponibile, che può anche essere oggetto di rinuncia. Pertanto, il Fisco non può procedere sic et simpliciter al recupero a tassazione basandosi su una presunzione di onerosità.
La Corte ha altresì escluso il metodo delle cosiddette “presunzioni a catena”, con il quale l’Amministrazione finanziaria assoggetta a tassazione il presunto compenso dell’amministratore di società per azioni, deducendone l’esistenza solo sulla base della distribuzione degli utili, derivante a sua volta dalla ristrettezza della base societaria.
Tuttavia, la giurisprudenza di merito ha presentato punti di vista contrastanti su questo tema. Anche se riconosce la possibilità di una prestazione gratuita dell’incarico dell’amministratore di una Srl mediante esplicita rinuncia, ai fini della sua opposizione all’Amministrazione finanziaria presupponeva la presenza di una valida delibera assembleare e il riscontro nei libri contabili della società.
Nel caso in esame, fermo restando il principio suddetto, si osserva che il contribuente era stato soggetto ad un accertamento induttivo personale in quanto non aveva presentato la dichiarazione dei redditi pur rivestendo la carica di amministratore di due società che a loro volta avevano omesso le dichiarazioni.
Tale circostanza, in assenza di prove di segno contrario, nonché in assenza dell’indicazione di altre fonti di reddito del contribuente, ha fatto propendere la Corte – condividendo l’operato dei giudici del gravame – per legittimare il recupero a tassazione, ciò dal momento che era inverosimile ritenere gratuita la prestazione visto il quadro indiziario rappresentato.
Sicché sono state legittimate le presunzioni c.d. supersemplici ricadendo nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, ai sensi dell’art. 41 del DPR 600/73, mancandovi qualsivoglia prova contraria (Cass. 16 luglio 2020 n. 15167).