Con la risposta a interpello n. 317 dell’8/05/223, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto non abusiva un’operazione di scissione parziale nella quale una quota di partecipazione detenuta dalla scissa viene trasferita alla propria controllante.
Il caso preso in esame è quello messo in atto al fine di riorganizzare un gruppo societario mediante la scissione parziale di una società (Alfa) in favore del socio unico (Zeta), con la quale l’intera partecipazione detenuta dalla scissa nella società Beta risulta trasferita alla beneficiaria (Zeta). In altri termini, si realizza l’assegnazione al socio unico (ossia la società beneficiaria Zeta) esclusivamente della partecipazione in Beta che passa in tal modo sotto il diretto controllo della capogruppo.
L’Agenzia delle Entrate osserva che si tratta di un’operazione che non può essere considerata passibile di abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000, e richiama quanto chiarito dalla relazione illustrativa al D.lgs. 128/2015 secondo cui “non è possibile configurare una condotta abusiva laddove il contribuente scelga, per dare luogo all’estinzione di una società, di procedere a una fusione anziché alla liquidazione. È vero che la prima operazione è a carattere neutrale e la seconda ha, invece, natura realizzativa, ma nessuna disposizione tributaria mostra “preferenza” per l’una o l’altra operazione; sono due operazioni messe sullo stesso piano, ancorché disciplinate da regole fiscali diverse”.
L’Agenzia conferma dunque l’orientamento adottato nella precedente risposta a interpello del 23 aprile 2021 n. 282, nella quale non è stata ritenuta abusiva una scissione parziale nella controllante, in modo che quest’ultima potesse acquisire:
- le partecipazioni nelle società del gruppo diverse da quelle agricole che sarebbero restate sotto il controllo della scissa;
- tutti i rapporti finanziari di credito e di debito con le partecipate oggetto di scissione;
- le disponibilità finanziarie eccedenti rispetto a quelle necessarie per sostenere le attività operative della scissa.
Nella risposta n. 317/2023, nell’illustrare il funzionamento del principio di neutralità della scissione ai sensi dell’art. 173 del TUIR, si conferma che il patrimonio netto attribuito alla beneficiaria Zeta dovrà considerarsi costituito nel rispetto della natura (capitale/utile) delle poste di patrimonio netto presenti nella scissa Alfa e nelle stesse proporzioni (senza tener conto nella proporzione le riserve in sospensione d’imposta già ricostituite dalla beneficiaria Zeta).
Infine, viene confermato che nel caso di una scissione che non determina la modifica della partecipazione originariamente detenuta nella società scissa (poiché la società beneficiaria è anch’essa socia della scissa), bensì il suo parziale annullamento, la beneficiaria/socia dovrà ridurre il costo fiscale della partecipazione in modo proporzionale al rapporto tra il valore effettivo del patrimonio netto scisso e il valore effettivo della società ante scissione.