Con l’ordinanza n. 4248 del 10 febbraio 2023 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della responsabilità solidale in caso di retrocessione dell’azienda affittata.
In premessa, è utile ricordare che con l’affitto d’azienda, l’affittuario subentra nei contratti stipulati dal concedente per tutta la durata dell’affitto (art. 2558 comma 3 c.c.).
Nel caso trattato un soggetto, affittuario di un ramo d’azienda, subentrava in un contratto di somministrazione che prevedeva una penale in caso di inadempimento della parte somministrata. Conseguentemente all’inadempimento del contratto, il somministrante chiedeva all’affittuario la risoluzione del contratto contestualmente al pagamento della penale, formalizzando tale richiesta tramite invio di una raccomandata avvenuto in data successiva alla retrocessione del ramo d’azienda al suo proprietario.
L’affittuario inadempiente sosteneva che, a norma dell’art. 2558 comma 3 c.c., cessato il contratto d’affitto, il proprietario sarebbe rientrato nella piena titolarità dei contratti in corso inerenti all’azienda affittata (come, tra l’altro, stabilito nel contratto stipulato tra le parti), con conseguente efficacia degli effetti del contratto di somministrazione in capo allo stesso proprietario.
I giudici della Suprema Corte hanno, in via preliminare, richiamato il disposto dell’art. 2560 comma 2 c.c., a norma del quale nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti anteriori alla cessione anche l’acquirente, se tali debiti risultano dai libri contabili obbligatori. In altri termini, è previsto un accollo cumulativo dei debiti da parte del cessionario, che è solidalmente responsabile con il cedente dell’azienda commerciale. Tale norma è posta a tutela dei creditori, e non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, che è sempre in capo al cedente. Secondo la Cassazione, nel caso in esame, trova applicazione proprio quanto disciplinato dal predetto articolo, poiché in caso di retrocessione dell’azienda affittata, per il debito relativo alla penale risponde solidalmente anche il proprietario a cui l’azienda è retrocessa, ma il cedente/affittuario non è liberato.
Nella fattispecie, l’obbligazione risarcitoria relativa alla penale si configura come un debito puro ex art. 2560 c.c., sorto al momento dell’inadempimento, dunque prima della retrocessione dell’azienda, pertanto, tale obbligazione, costituisce un debito dell’affittuario retrocedente, per cui opera la responsabilità solidale del soggetto a cui l’azienda è retrocessa.
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