Con l’istanza di interpello n. 481 del 27 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate si è espressa circa l’applicabilità del regime della “partecipation exemption”, c.d. PEX, previsto dall’art. 87 del Tuir, relativamente alla plusvalenza originatasi dalla distribuzione di riserve di capitale, in sede di liquidazione, di una società di diritto statunitense, intesa come differenza tra le riserve di capitale distribuite ed il valore fiscale della partecipazione.
Il citato art. 87 del Tuir prevede, in caso di plusvalenze relative a partecipazioni estere, che l’esenzione del 95% è concessa se si dimostra che, sin dall’inizio del periodo di possesso, la partecipazione non è mai risultata paradisiaca. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha specificato che la verifica della residenza in paesi a fiscalità privilegiata deve essere effettuata per tutte le annualità pregresse ai sensi dell’art. 47-bis del Tuir, chiarendo che tale analisi non può andare a ritroso oltre il 2002, anno di entrate in vigore della disciplina CFC.
In base al richiamato art. 47-bis del Tuir, se la società estera ha sede in un paese appartenente all’Unione Europea, o nello spazio economico europeo che scambia informazioni, la stessa non è mai considerata paradisiaca.
Nel caso in cui, invece, la società è localizzata in un paese extra UE, è necessario verificare anno per anno, sin dall’inizio del periodo di possesso, se il tax rate è inferiore alla metà di quello italiano. Si tiene conto del tax rate effettivo se si tratta di una partecipazione in una società controllata, e del tax rate nominale negli altri casi. Per il concetto di controllo si fa riferimento a quello definito dall’art. 167 comma 2 del Tuir.
Effettuata tale verifica, qualora dovesse risultare, anche per una sola delle annualità pregresse, che la società estera fosse considerata paradisiaca, la plusvalenza non sarebbe tassabile in regime di PEX, ma secondo il modo ordinario, ovvero quello previsto dall’art. 86 del Tuir.
Tuttavia, la norma prevede una semplificazione per le plusvalenze generatosi tra soggetti non appartenenti allo stesso gruppo. Infatti, in tale ipotesi la verifica di cui sopra va effettuata solo per i cinque periodi d’imposta antecedenti al realizzo stesso.