Leverage cash out con finalità riorganizzative

La Cassazione, con l’ordinanza n. 6741 depositata il 14.03.2025, è tornata a esaminare il tema del leverage cash out, uno schema operativo che consente ai soci di società con ingenti riserve di utili di “monetizzare” tali risorse riducendo l’imposizione fiscale. Il caso riguardava una spa in cui i soci di maggioranza, appartenenti allo stesso nucleo familiare e titolari del 27% ciascuno, avevano rivalutato le proprie partecipazioni nel 2010 e poi le avevano cedute a una newco, costituita ad hoc, per un prezzo pari al valore rivalutato.

Il pagamento della cessione era avvenuto in due rate: la prima coperta con gli utili distribuiti dalla spa, la seconda attraverso una combinazione di versamenti in conto capitale e prestiti obbligazionari emessi dalla newco. Quest’ultima aveva poi rimborsato il debito attingendo alle riserve straordinarie e agli utili distribuiti dalla spa. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’operazione ritenendola elusiva, sostenendo che i soci avevano ottenuto la liquidazione degli utili della spa riducendo l’imposizione fiscale grazie all’aggiramento dell’art. 47 del TUIR.

La Cassazione ha confermato la decisione della CTR Emilia-Romagna, escludendo l’abuso del diritto. Ha ritenuto che l’operazione fosse giustificata da ragioni extrafiscali concrete, tra cui la necessità di liquidare i soci non interessati al rilancio del gruppo, rafforzare il patrimonio netto per facilitare l’accesso al credito e costituire una holding familiare. Tali obiettivi, secondo la Corte, erano effettivi e non meramente strumentali, come dimostrato dall’incremento del Patrimonio netto, del finanziamento bancario e del fatturato consolidato. Inoltre, la Cassazione ha ribadito che, sebbene il corrispettivo della cessione fosse pagato con gli utili della società target, non si può parlare di abuso del diritto se l’operazione ha una reale sostanza economica e risponde a finalità di riorganizzazione societaria (cfr. Cass. n. 7359/2020 e n. 25131/2021).

Tuttavia, la prassi amministrativa rimane più rigida: l’Agenzia delle Entrate considera abusiva l’operazione quando non si realizza un vero disinvestimento, ossia quando i soci continuano a detenere la partecipazione attraverso la società cessionaria (cfr. principio di diritto n. 20/2019 e risposta a interpello n. 537/2019). In tali casi, l’operazione viene qualificata come una “cessione circolare” e rientra nell’ambito dell’abuso ex art. 10-bis della L. 212/2000.

 

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