Il Tribunale di Brescia, con l’ordinanza del 10 febbraio, ha chiarito un aspetto importante in materia di aumento di capitale nelle srl: il diritto del socio di sottoscrivere la propria quota non implica necessariamente l’obbligo di aderire per intero, ma include la possibilità di una sottoscrizione parziale. Tale principio è previsto dall’art. 2481-bis c.c., che disciplina la materia e prevede che la parte dell’aumento non sottoscritta possa essere offerta agli altri soci o a terzi.
Nel caso in esame, il socio di minoranza di una srl, a fronte di una delibera assembleare che prevedeva l’azzeramento del capitale e alla relativa ricostituzione, da un lato, impugnava la decisione ritenendola fondata sull’erroneo presupposto della perdita del capitale sociale, e, dall’altro, chiedeva tutela cautelare per evitare l’estromissione dalla società, conseguenza del rifiuto, da parte della società, di accettare la propria sottoscrizione parziale dell’aumento deliberato.
Il giudice ha ribadito che negare la sottoscrizione parziale significherebbe imporre ai soci di mantenere invariata la loro partecipazione, anche laddove volessero ridurla. Un’interpretazione che contrasterebbe con il principio di autonomia contrattuale e che non trova giustificazione nel dettato normativo. Inoltre, ha evidenziato che la richiesta cautelare del socio non era in contrasto con l’impugnazione della delibera: il socio, pur ritenendola illegittima, aveva scelto di sottoscrivere parzialmente per evitare di perdere il proprio status di socio nelle more delle attività di accertamento giudiziale circa l’invalidità della delibera di cui sopra.
Sul piano delle misure cautelari, il Tribunale ha escluso la possibilità di concedere un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., poiché in questo caso il sequestro giudiziario della partecipazione risultava una misura adeguata per garantire la conservazione della quota. Il provvedimento ex art. 700 c.p.c. avrebbe avuto lo scopo di garantire al socio il pieno esercizio dei suoi diritti patrimoniali e amministrativi, mentre il sequestro si limitava a preservare la quota fino alla definizione della controversia, affidandone la gestione a un custode giudiziario.
Infine, il giudice ha rilevato che l’esiguità della partecipazione non comportava un pregiudizio tale da giustificare un intervento d’urgenza, né risultavano rischi imminenti di cessione della quota a terzi o di compromissione del diritto di sottoscrizione. Per queste ragioni, il Tribunale ha optato per il sequestro, ritenendolo la misura più idonea a tutelare il socio senza interferire con il normale funzionamento della società.