Rinuncia ai dividendi e incasso giuridico

Con la risposta a interpello n. 59 del 3 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema dell’incasso giuridico in relazione alla rinuncia dei soci a dividendi già deliberati. Prima di affrontare il punto centrale, ha ribadito che la disciplina transitoria dell’art. 1, comma 1006, della L. 205/2017 non si applica a delibere adottate entro il 31 dicembre 2022 ma non ancora eseguite, richiamando il proprio orientamento espresso nella risoluzione n. 56/2019 e nel principio di diritto n. 3/2022. Tuttavia, un maggiore approfondimento sarebbe stato opportuno, poiché dai documenti di prassi citati non emerge chiaramente che la disciplina transitoria sia inapplicabile al caso in esame, ma solo che eventuali abusi potrebbero essere contestati con gli strumenti ordinari dell’Amministrazione finanziaria.

La parte più importante dell’interpello riguarda la rinuncia ai dividendi da parte di soci persone fisiche non imprenditori e la possibile emersione di una sopravvenienza attiva ex art. 88, comma 4-bis, del TUIR. L’Agenzia collega tale evenienza al concetto di incasso giuridico, sostenendo che le somme rinunciate devono considerarsi come percepite dal socio e quindi assoggettate alla ritenuta del 26% prevista dall’art. 27 del DPR 600/73. Questo principio, consolidato sin dalla C.M. n. 73/94, si fonda sull’idea che la rinuncia abbia gli stessi effetti di un incasso seguito da una restituzione alla società. L’elemento dirimente è l’eventuale salto d’imposta: se la rinuncia comporta un incremento del costo della partecipazione ex art. 94, comma 6, del TUIR senza generare un’imposizione diretta, allora l’incasso giuridico risulta giustificato.

La dottrina, supportata dalla sentenza della C.T. Reg. Friuli Venezia Giulia n. 19/1/20, ritiene che il credito del socio per dividendi non distribuiti abbia valore fiscale nullo, con la conseguenza che non si verificherebbe alcun incremento del costo della partecipazione e che la società dovrebbe rilevare una sopravvenienza attiva. L’Agenzia, invece, riprendendo la risoluzione n. 124/2017, giunge alla conclusione opposta: il valore fiscale del credito del socio, in assenza di un’attività d’impresa, coincide con il suo valore nominale. Di conseguenza, la rinuncia non genera una sopravvenienza attiva per la società ma comporta l’assoggettamento del socio alla ritenuta del 26%, consolidando così l’applicazione del principio dell’incasso giuridico.

 

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