La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 19 dicembre 2024 nella causa C-601/23 (Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.), ha ribadito che le ritenute alla fonte sui dividendi non possono violare la libera circolazione dei capitali garantita dall’art. 63 del TFUE. Il caso riguardava la normativa del territorio di Biscaglia, nei Paesi Baschi, che prevedeva l’applicazione di una ritenuta del 10% sui dividendi distribuiti da una società locale a una controllante avente residenza, all’epoca dei fatti, in un altro stato dell’UE (Regno Unito), in base alla Convenzione fiscale tra Spagna e Regno Unito. La disparità di trattamento nasceva dal fatto che, se la stessa distribuzione fosse avvenuta tra società spagnole, la ritenuta sarebbe stata solo un acconto, con possibilità di rimborso qualora il dividendo fosse confluito in una base imponibile abbattuta da una perdita fiscale del percettore.
La Corte ha confermato che questa differenza di trattamento costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali, non giustificata né dalla necessità di garantire l’efficacia della riscossione dell’imposta né dalla tutela della ripartizione della potestà impositiva tra gli Stati. Seguendo un orientamento già espresso nella causa Sofina (C-575/17), i giudici europei hanno stabilito che, laddove un sistema interno consenta a una società residente di evitare un prelievo definitivo quando versa in una situazione di perdita fiscale, lo stesso trattamento deve essere garantito alle società non residenti.
Questa decisione solleva questioni rilevanti anche per l’Italia, dove i dividendi distribuiti tra società residenti non sono soggetti a una ritenuta definitiva, ma concorrono per il 5% alla formazione del reddito imponibile del socio. Diversamente, per i soci esteri, salvo i casi di esenzione previsti dall’art. 27-bis del DPR 600/73, si applica una ritenuta sul lordo che varia dall’1,2% al 26%, senza che rilevi l’eventuale perdita fiscale subita dal percettore nello stesso periodo d’imposta. Questo potrebbe rendere l’attuale disciplina italiana incompatibile con la libertà di circolazione dei capitali almeno per le società residenti in UE o SEE, mentre per i soggetti extraeuropei la situazione è più incerta. Sebbene il TFUE protegga anche i movimenti di capitale verso Paesi terzi, la Corte ha chiarito che le restrizioni applicabili all’interno dell’Unione Europea non si estendono automaticamente ai Paesi non membri, come affermato nella causa ACC Silicones (C-572/20).
Resta da chiarire in quali circostanze uno Stato possa giustificare una ritenuta sui dividendi con il rischio di doppio utilizzo delle perdite. La sentenza stabilisce che spetta alla società non residente fornire le informazioni necessarie per dimostrare che non sussiste tale rischio e che il differimento della tassazione è legittimo. Tuttavia, non è ancora chiaro se la perdita da considerare sia quella determinata secondo le regole dello Stato di residenza o quelle dello Stato della fonte. In Italia, una problematica simile era stata affrontata nella disciplina delle “perdite finali”, poi abrogata con il DLgs. 192/2024, ma la giurisprudenza europea potrebbe riaprire il dibattito e spingere il legislatore a rivedere il trattamento fiscale dei dividendi transfrontalieri.