Decadenza dei sindaci non automatica

Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 1603/2024, ha stabilito che, in ogni caso di decadenza dei sindaci, sia essa di natura ordinaria (ex art. 2399 c.c.) o sanzionatoria (ex artt. 2404 e 2405 c.c.), è sempre necessario un accertamento formale da parte di un organo sociale.

Nel caso specifico, a seguito del fallimento di una spa, la curatela ha avviato un’azione di responsabilità anche nei confronti di coloro che, nel tempo, avevano ricoperto il ruolo di sindaco. Per questo motivo, si è reso indispensabile individuare con precisione le date in cui i singoli soggetti avevano esercitato tali funzioni, poiché la decisione sulla prescrizione e sul merito della causa dipendeva dalla loro effettiva permanenza in carica. Ogni sindaco, infatti, può essere ritenuto responsabile solo per gli atti compiuti durante il proprio mandato.

Nel dettaglio, la questione riguardava la successione del sindaco effettivo Tizio, deceduto il 13 aprile 2008. Al suo posto era subentrato il sindaco supplente Caio. Tuttavia, l’assemblea successiva non aveva adottato alcun provvedimento specifico riguardo a quest’ultimo, generando dubbi sul momento in cui si sarebbe dovuta considerare cessata la sua carica.

Secondo Caio, sulla base dell’art. 2401, comma 1, c.c., in assenza di una delibera assembleare che ne sancisse espressamente la permanenza, egli avrebbe dovuto considerarsi cessato al momento dell’assemblea stessa. Inoltre, sosteneva che, in ogni caso, sarebbe decaduto automaticamente nei primi mesi del 2009 per mancata partecipazione a due adunanze assembleari, come previsto dall’art. 2405, comma 2, c.c., senza alcuna possibilità di proroga implicita.

Il Tribunale di Catanzaro, però, ha respinto questa interpretazione, stabilendo che la cessazione della carica di Caio doveva essere fissata al 27 settembre 2010, data in cui l’intero Collegio sindacale è stato dichiarato decaduto dall’assemblea dei soci. Il giudice ha chiarito che l’art. 2401, comma 1, c.c. deve essere interpretato nel senso che il sindaco supplente, subentrato per decesso del titolare, resta in carica fino alla nomina del nuovo sindaco effettivo. Inoltre, la decadenza automatica per mancata partecipazione a due riunioni non poteva essere invocata, poiché non si era verificata alcuna sostituzione con un altro sindaco supplente. Il Collegio, infatti, deve sempre rimanere attivo e operativo, come previsto dall’art. 2401 c.c.

Il Tribunale ha quindi affermato che, in situazioni simili, opera il principio della prorogatio: i sindaci rimangono in carica fino all’effettiva nomina dei successori. Nel caso in esame, la sostituzione del Collegio sindacale è avvenuta solo con la delibera assembleare del 27 settembre 2010, che ha accertato la decadenza dell’organo di controllo e nominato i nuovi sindaci.

In definitiva, il Tribunale ha escluso la possibilità di una decadenza automatica, sottolineando l’importanza di un accertamento formale da parte di un organo sociale. Questo passaggio è essenziale non solo per garantire la continuità del Collegio sindacale, ma anche per permettere l’iscrizione della cessazione della carica nel Registro delle imprese e renderla opponibile ai terzi.

Sebbene possa sembrare che tale accertamento abbia un valore meramente dichiarativo, la sentenza richiama la pronuncia della Corte d’Appello di Catania n. 2175/2019, che afferma come la decadenza sanzionatoria non possa operare automaticamente. Occorre infatti un formale procedimento di accertamento per motivi di garanzia e trasparenza, come indicato anche nella Norma di Comportamento CNDCEC n. 1.6 per i sindaci di società non quotate.

 

Leggi la sentenza completa del Tribunale di Catanzaro.