In seguito alla scissione dell’intero patrimonio sociale a favore di una nuova società beneficiaria, la società scissa, cui viene assegnata la partecipazione, può trasformarsi in una holding industriale. Questa tematica è stata recentemente trattata dalla Massima n. 89/2024 dei Consigli Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, che ha affrontato il dibattuto tema della scissione-scorporo.
L’operazione di scissione-scorporo è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico nel 2023, precisamente nell’articolo 2506.1 del codice civile, che stabilisce che “con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività”.
Tra i vari aspetti peculiari della scissione-scorporo, che la differenziano in modo sostanziale rispetto alla scissione ordinaria (in cui le quote o azioni della beneficiaria sono assegnati agli stessi soci della scissa e non alla scissa stessa), vi è anche la previsione che, successivamente alla scissione, la scissa continui la propria attività.
L’obbligo di continuare l’attività da parte della società scissa può sembrare ambiguo, poiché il trasferimento del patrimonio alla beneficiaria, con l’iscrizione della partecipazione nell’attivo della società scissa, potrebbe comportare una modifica dell’attività stessa della società. Quest’ultima potrebbe trasformarsi da società operativa a holding, e la domanda che sorge è se tale trasformazione sia compatibile con la norma. Secondo la Massima n. 89/2024, la scissione-scorporo con l’assegnazione dell’intero patrimonio alla beneficiaria è legittima, con la scissa che può proseguire la propria attività come holding, pur in un settore economico diverso rispetto a quello originario. In pratica, la continuazione dell’attività della scissa non implica necessariamente la conservazione del medesimo oggetto sociale, ma solo la permanenza in vita dell’entità stessa, con la possibilità di adattare lo statuto societario.
In altri termini, mediante tale operazione, è possibile costituire una holding familiare. Ad esempio, se un nucleo familiare detiene partecipazioni in una società operativa, la scissione-scorporo dell’azienda in una nuova entità beneficiaria, con l’assegnazione della partecipazione alla scissa, permette di separare il patrimonio familiare (nella holding) da quello operativo. Inoltre, consente di introdurre amministratori esterni all’interno dell’attività operativa senza implicazioni per la holding.
Un vantaggio della scissione-scorporo rispetto al conferimento d’azienda è che, nel primo caso, non è richiesta una relazione di stima ex articolo 2443 del codice civile, a differenza di quanto accade per il conferimento d’azienda. Il procedimento di scissione rimane quello ordinario, ma senza la necessità di una relazione dell’esperto, poiché non si verifica alcun rapporto di cambio e le partecipazioni dei soci nella società scissa non subiscono modifiche.