Utilizzo congiunto di diverse discipline di realizzo controllato e abuso di diritto

Nella risposta all’interpello n. 216 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di una serie di conferimenti di partecipazioni e i rispettivi regimi fiscali applicabili. Nell’istanza, il contribuente aveva posto vari quesiti, alcuni dei quali rientravano nell’interpello ordinario interpretativo (art. 11, comma 1, lett. a) della L. 212/2000) e altri in quello antiabuso (art. 11, comma 1, lett. c) della L. 212/2000).

Nel caso specifico, una holding unipersonale, denominata “Alfa”, è stata costituita mediante il conferimento, in neutralità fiscale ex art. 177, comma 2-bis del TUIR, del 25% delle quote di una società operativa “Gamma” da parte di una persona fisica, che intende conferire tale partecipazione in una nuova holding. L’operazione include il 25% di Gamma detenuto da Alfa, un ulteriore 25% detenuto da un’altra holding (Beta) e l’1% detenuto direttamente dal socio di Alfa.

Il “secondo conferimento” dovrebbe avvenire in neutralità fiscale, con l’applicazione di regimi differenti: le società utilizzeranno l’art. 175 del TUIR, che prevede il “realizzo controllato” (per cui il valore di realizzo corrisponde a quello contabile delle partecipazioni, e non al valore normale) ai conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento; il socio persona fisica applicherà invece il regime dell’art. 177, comma 2, TUIR, valido nei conferimenti che permettono alla società conferitaria di acquisire il controllo della società conferita e utilizzabile anche dai non imprenditori.

Nonostante il socio persona fisica conferisca solo l’1%, questo basterebbe a garantire il requisito di controllo di diritto, rendendo il regime applicabile. L’Agenzia ha infatti confermato che il regime sarebbe applicabile, anche se le società partecipanti all’operazione applichino una disciplina diversa.

Inoltre, l’Agenzia non ritiene ostativo al “realizzo controllato” il fatto che la partecipazione fosse già stata conferita in neutralità fiscale ex art. 177, comma 2-bis, in occasione della costituzione di Alfa.

Su questo punto, l’istante ha chiesto se, per il regime pex (participation exemption), che richiede un termine di possesso minimo (esteso fino al sessantesimo mese precedente la cessione per i conferimenti ex art. 177, comma 2-bis), sia necessario rispettare ancora questo termine dopo il secondo conferimento. L’Agenzia chiarisce che il conferimento, anche se avviene in regime di neutralità, rappresenta un evento realizzativo che interrompe il periodo di possesso; il termine per la fruizione del regime pex ricomincia dunque dal principio, ma, essendo il secondo conferimento effettuato non ex art. 177, comma 2-bis, si applica il termine ordinario del dodicesimo mese precedente alla cessione.

Nella seconda parte della risposta, l’Agenzia valuta se l’operazione possa essere elusiva. Non riscontra vantaggi fiscali indebiti, e quindi esclude un abuso. È conforme alla ratio delle norme adottate utilizzare congiuntamente diversi regimi di realizzo controllato. Anche l’impiego dell’art. 177 comma 2 per consentire alla conferitaria di ottenere il controllo di diritto della società conferita è pienamente legittimo.

 

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