Abuso di diritto e conferimenti a realizzo controllato seguiti da fusione

Con la risposta all’interpello n. 200, pubblicata l’11/10/2024, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito la natura elusiva di una fusione conseguente a due operazioni di conferimento avvenute secondo il regime di neutralità indotta, regolato dall’art. 177, commi 2 e 2-bis del TUIR.

I conferimenti di partecipazioni, effettuati ai sensi delle citate norme, permettono di evitare l’emersione di una plusvalenza, poiché la differenza tra il valore di contabilizzazione della partecipazione conferita e il suo costo fiscale riconosciuto rimane neutralizzata. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato i rischi di utilizzo abusivo di questo regime.

Il caso esaminato riguarda una persona fisica che, utilizzando l’art. 177 comma 2-bis, aveva conferito due partecipazioni societarie, ognuna del 49%, in una nuova società unipersonale,  requisito chiave per il regime agevolato. Successivamente, lo stesso contribuente trasferiva, mediante conferimento, la partecipazione alla società unipersonale a un’altra società, di cui deteneva il 51%, condividendo così indirettamente il controllo delle partecipazioni originarie con un socio di minoranza.

Con l’intenzione di semplificare la struttura societaria, il contribuente intendeva poi procedere con una fusione per incorporazione. Tuttavia, l’Agenzia ha rilevato che il conferimento, che richiedeva inizialmente l’unipersonalità della società conferitaria, ha di fatto portato a una condivisione delle partecipazioni tra due soci, violando le condizioni iniziali del regime agevolato.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi concluso che l’operazione complessiva era finalizzata a ottenere un vantaggio fiscale indebito, configurando così un abuso del diritto. La fusione proposta, insieme ai conferimenti precedenti, consentiva il trasferimento delle partecipazioni senza che fosse applicata la tassazione ordinaria ex art. 9 comma 5 del TUIR, che avrebbe imposto il pagamento delle imposte in base alla differenza tra il valore normale dei beni conferiti e il loro costo fiscale.

Inoltre, l’Agenzia ha evidenziato l’assenza di sostanza economica nell’operazione, poiché non vi era alcun beneficio concreto derivante dalla serie di passaggi societari effettuati. In questo modo, si è accertato che l’unico obiettivo fosse ottenere un risparmio fiscale, senza giustificazioni economiche rilevanti.

Infine, l’Agenzia ha ribadito che le ragioni extrafiscali addotte dal contribuente, come la semplificazione della catena partecipativa, non erano sufficienti a giustificare l’intera operazione, in quanto erano una diretta conseguenza della struttura societaria creata appositamente per ottenere il vantaggio fiscale.

 

Leggi la risposta ad interpello completo dell’Agenzia delle Entrate.