Modifica oggetto sociale da operativa a holding: diritto di recesso

Il Tribunale di Milano, con decreto del 28 maggio scorso, ha stabilito che la modifica dell’oggetto sociale di una società, che ne riduce significativamente l’operatività trasformandola in una holding, consente ai soci non consenzienti di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 comma 1 lett. a) del Codice Civile.

Tale norma concede il diritto di recesso ai soci di spa che non abbiano acconsentito alla modifica della clausola dell’oggetto sociale, nel caso in cui comporti un cambiamento significativo dell’attività della società. Il legislatore ha previsto il recesso solo per modifiche alla clausola statutaria dell’oggetto sociale, escludendo le modifiche “di fatto” dell’attività senza variazioni statutarie. Presupposto fondamentale, dunque, risulta essere una deliberazione dell’assemblea straordinaria di modifica dell’atto costitutivo.

Le modifiche rilevanti per il diritto di recesso possono essere sia ampliative che riduttive dell’oggetto sociale. È fondamentale valutare le attività indicate nello statuto prima e dopo la modifica per determinare se si verifica un cambiamento significativo dell’attività della società.

Il diritto di recesso non scatta per qualsiasi modifica statutaria, ma solo quando comporta un cambiamento sostanziale dell’attività, rompendo così il patto sociale originale e alterando il rischio dell’attività.

Nel caso specifico esaminato dal Tribunale di Milano, la società aveva nello statuto diverse attività, tra cui servizi consulenziali, operatore di pagamento elettronico, mediazione tra domanda e offerta di lavoro e promozione di start-up, PMI e di attività di ricerca & sviluppo. Queste attività sono state ridotte o eliminate, trasformando la società in una holding, giustificando così il diritto di recesso per i soci non consenzienti.

Infine, il Tribunale ha sottolineato che anche modifiche indirette dell’oggetto sociale, come quelle derivanti da una fusione, possono legittimare il recesso. A tal proposito, il Tribunale di Roma, nel 2016, ha stabilito che la fusione per incorporazione tra una spa e una srl, con conseguente modifica dell’oggetto sociale della spa incorporante, giustifica il diritto di recesso.

 

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