Realizzo controllato e conferimento congiunto di nuda e piena proprietà

Nella risposta n. 116, pubblicata il 24 maggio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’applicazione del regime del cosiddetto “realizzo controllato” ai sensi dell’art. 177, comma 2-bis del TUIR, nel caso di conferimento di partecipazioni in nuda e piena proprietà a una società holding unipersonale neocostituita.

Il richiamato regime prevede l’applicazione del “realizzo controllato” a condizione che le partecipazioni conferite rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce innanzitutto che i conferimenti di soli diritti di usufrutto non soddisfano i requisiti richiesti, poiché non consentono alla conferitaria di acquisire stabilmente la qualità di socio della società scambiata. Richiamando quanto espresso nella risoluzione n. 56 del 16 ottobre 2023, l’Agenzia osserva inoltre che tra i requisiti richiesti alle partecipazioni conferite per rientrare tra quelle “qualificate” ai sensi dell’art. 177, comma 2-bis del TUIR, vi è anche la partecipazione al capitale. Pertanto, il conferimento della nuda proprietà, priva di diritto di voto, risulta astrattamente idoneo a soddisfare i presupposti della norma in esame.

Si conclude dunque che, nel caso in cui le quote detenute in nuda proprietà vengano conferite insieme a quelle detenute in piena proprietà, e tale conferimento “complessivamente” integri le soglie di qualificazione previste dalla lett. a) dell’art. 177, comma 2-bis del TUIR, il conferimento nel suo complesso può beneficiare del regime del realizzo controllato.

 

Leggi la risposta completa dell’Agenzia delle Entrate.