Nella pratica capita frequentemente che l’imprenditore ricorra allo strumento della scissione societaria allo scopo di realizzare il passaggio generazionale della propria impresa.
La scissione societaria ex art. 2506 c.c. è un’operazione straordinaria mediante la quale una società assegna il suo patrimonio ad altre società, già esistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni ai soci. In altre parole, la scissione consiste nel frazionamento del patrimonio della società scissa in più parti, e nella contestuale attribuzione ad una o più società beneficiarie, le cui azioni o quote di partecipazione vengono attribuite ai soci della scissa, proporzionalmente o non proporzionalmente alle quote di partecipazione che questi avevano nella stessa.
Sotto il profilo fiscale, una delle problematiche maggiormente discusse, anche in giurisprudenza, è la valutazione antiabuso di un’operazione di scissione in base alle specifiche peculiarità di volta in volta sussistenti. Ciò in ragione della considerazione per la quale l’eventuale vantaggio fiscale ottenuto dal ricorso al regime di neutralità fiscale della scissione di cui all’articolo 173 Tuir potrebbe risultare indebito, salvo che non ci siano valide ragioni extrafiscali.
La prassi dell’Agenzia delle Entrate, grazie anche alle numerose istanze di interpello pervenute nel tempo, è intervenuta sempre più spesso con lo scopo di fornire chiarimenti in merito a diversi aspetti delle operazioni di scissione finalizzate al ricambio generazionale. C’è da sottolineare che rispetto al passato, è individuabile una maggiore “apertura” da parte dell’Agenzia delle Entrate, che effettivamente ravvisa meno spesso una fattispecie di abuso del diritto ex art. 10-bis L. 212/2000.
Infatti, con la recente risposta a interpello n. 233/2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel rispetto delle condizioni indicate dal contribuente e nei limiti di quanto da essa stessa rappresentato, la scissione parziale asimmetrica messa in atto al fine di separare l’attività caratteristica da quella immobiliare (ossia per soddisfare i diversi progetti imprenditoriali dei due soci), nonché per il passaggio generazionale, non rappresenta uno strumento che va in contrasto con nessuna disposizione normativa fiscale ovvero di alcun principio dell’ordinamento tributario. Quindi, alla luce della nuova disciplina dell’abuso del diritto, se il sistema fiscale offre più soluzioni alternative per raggiungere lo stesso risultato e questi percorsi sono legittimi, il contribuente ha facoltà di scegliere quello meno oneroso (cfr., risoluzione AdE 97/E/2017).