Limitazioni al recesso ad nutum dei soci di srl

Con la sentenza n. 26060/2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di una società a responsabilità limitata che proponeva ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato la legittimità del recesso esercitato dal socio, condannando la società a corrispondere il controvalore della quota. In particolare, il Tribunale di Sanremo aveva disatteso la domanda del socio evidenziando che la richiesta di liquidazione della quota presupponeva l’accertamento della legittimità del recesso che, tuttavia, non era stato chiesto dall’attore. Il primo Giudice reputava insussistente, in ogni caso, il diritto di recesso poiché la società presentava una durata determinata. La Corte di Appello accoglieva il gravame proposto dal socio sul presupposto che questo avesse il diritto di recedere dalla società ove quest’ultima, come nel caso in esame, fosse stata costituita con un termine di durata molto lungo. Da qui il ricorso proposto dalla società nel quale viene reclamata la violazione della sentenza impugnata che ha ritenuto che il termine di durata della società, fissato al 2050, fosse di lunghezza tale da consentire il recesso ad nutum.

La Corte di Cassazione si è pronunciata a favore della società affermando il principio per cui “la possibilità per il socio di recedere ad nutum sussiste solo nel caso in cui la società sia contratta a tempo indeterminato e non anche a tempo determinato, sia pure lontano nel tempo”.

Così facendo la Suprema Corte ha dato continuità a precedenti pronunce e le motivazioni che l’hanno spinta in tale direzione sono da ricercare nella necessità di assicurare carattere di certezza ed univocità alle informazioni desumibili dalla consultazione degli atti iscritti nel registro delle imprese, senza imporre ai terzi un’attività di valutazione e interpretazione delle stesse; inoltre, vi è l’esigenza da parte di soggetti terzi (soprattutto i creditori) di conoscere con anticipo l’elenco esatto delle ipotesi di recesso dei soci, in relazione alla potenziale distrazione di patrimonio netto dagli scopi dell’iniziativa e alla alterazione della generica garanzia del credito rappresentato dal patrimonio sociale ed alla necessità di evitare al creditore di dover monitorare costantemente la composizione della compagine sociale: ciò si verificherebbe se il diritto di recesso ad nutum venisse ancorato all’aspettativa di vita residua del socio. Infine, è da tutelare l’interesse dei creditori sia sotto il profilo patrimoniale, in relazione alla conservazione della garanzia patrimoniale rappresentata dal patrimonio sociale, sia sotto il profilo organizzativo, in relazione alla conoscenza delle cause di recesso, in quanto strumentale alla pianificazione dei rapporti con la società sulla base di informazioni accessibili, chiare e incontrovertibili.

 

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