Regime degli impatriati fuori dal distacco

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 524 del 25 ottobre 2022, è intervenuta sulla questione dell’applicabilità del regime degli impatriati di cui all’art. 16 del D.lgs. 147/2015.

Il caso in esame riguarda un cittadino italiano, residente in Gran Bretagna dal 1998, che dal 2015 ricopriva la carica di CEO di una holding londinese a capo di un gruppo internazionale. Con lo scopo di garantire alla capogruppo il monitoraggio delle scelte dell’organo amministrativo, il soggetto rivestiva altresì l’incarico di amministratore di due controllate inglesi ed una italiana. Sostanzialmente, l’attività presso le controllate si concretizzava nella partecipazione da remoto ai consigli di amministrazione ed alle assemblee delle controllate, oltre a qualche trasferta in Italia.

Con il trasferimento in Italia, nel settembre 2022, il soggetto assumeva nuove ed ulteriori mansioni nella stessa controllata italiana, di cui in precedenza era stato amministratore. Nello specifico, oltre agli incarichi amministrativi, assumeva l’incarico di sviluppatore di business nel territorio italiano, nonché di nuove offerte di prodotto derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie.

Il nuovo rapporto di lavoro con la controllata italiana non prevede il mantenimento dei diritti maturati con la società londinese, in quanto il rapporto con quest’ultima si è concluso definitivamente il 31 agosto 2022. Il quesito circa l’applicabilità del regime degli impatriati dunque verte su due aspetti:

  • mantenimento delle cariche amministrative precedenti;
  • circostanza che prima del rientro il soggetto rivestiva la carica di amministratore della controllata italiana.

L’Agenzia delle Entrate, precisando che in considerazione dell’autonomia dei rapporti contrattuali nell’ambito di un gruppo societario con diverse società localizzate nel mondo, al verificarsi di tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma, ritiene che è possibile accedere al regime speciale per i lavoratori impatriati, a nulla rilevando la circostanza che l’attività lavorativa all’estero sia stata prestata con società appartenenti al medesimo gruppo.

Inoltre, l’Agenzia continua affermando che tale caso non riguarda un trasferimento all’estero in posizione di distacco, con la conseguenza che, al di fuori di tale ipotesi, non è necessario verificare se il rientro in Italia si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa.

L’Agenzia delle Entrate crea dunque una linea di demarcazione tra i requisiti richiesti in caso di rientro per naturale cessazione del distacco, con riferimento alla quale l’Agenzia conferma la necessità che ci sia discontinuità tra l’attività ante e post rientro ai fini dell’accesso al regime di favore, e l’ipotesi di rientro in Italia al di fuori del distacco, con riferimento alla quale l’Agenzia valorizza la sola circostanza per cui il lavoratore presti l’attività sul territorio italiano, in coerenza con la vis attrattiva del regime agevolativo.

 

Consulta la risposta completa dell’Agenzia delle Entrate.