Con istanza d’interpello n. 374/2022 l’Amministrazione finanziaria si è espressa sull’applicabilità dell’abuso di diritto ex art. 10-bis L. 212/2000 relativamente alla seguente operazione scomposta in più fasi:
- acquisto dell’1% delle quote della società Alfa da una comunione ereditaria, con lo scopo di ottenere una quota del 51%, e, contestualmente, il controllo di diritto ex art. 2359 comma 1, n. 1, c.c.;
- costituzione di una holding partecipata interamente dall’acquirente nella quale lo stesso conferisce il 51% delle quote di Alfa avvalendosi del regime del realizzo controllato ex art. 177 comma 2 del Tuir;
- realizzazione del passaggio generazionale a favore della propria figlia, trasferendo il controllo della holding mediante patto di famiglia ex art. 768-bis c.c.
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l’operazione di riorganizzazione sopra presentata, volta a perseguire una governance più efficiente dell’azienda di famiglia, mediante la costituzione di una holding unipersonale, non rappresenti una fattispecie abusiva ex art. 10-bis L. 212/2000, poiché si è in presenza di una valida ragione economica che giustifica il beneficio fiscale derivante dall’applicazione del regime del c.d. “realizzo controllato” ex art. 177 comma 2 del Tuir.
Inoltre, precisa che la dismissione della partecipazione dell’1% da parte della comunione ereditaria risulta parte integrante del progetto di riorganizzazione e si presenta, insieme alla successiva operazione di conferimento, coerente con le finalità riorganizzative dell’azienda di famiglia sopra menzionate.